{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-68_1998-11-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8453&nX40_KEY=4711498&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e83aafe0912d9c016aff97a19193081d"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["14.1995.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.1998 14.1995.68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:16:13", "Checksum": "a14d2924efbfbf7b8afb50c93cc8dd3e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.1998 14.1995.68\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sull’istanza 20 maggio 1992 presentata da\ntendente ad ottenere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF;\nsulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 luglio\n1992 ha così deciso:\n“1. E` pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione della __________ ____________________a far tempo da Venerdì 10 luglio 1992 alle ore 16.00.\n2./3. Omissis”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 20 luglio 1992 ha ne postulato l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili;\nritenuto che con ordinanza presidenziale 23 luglio 1992 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;\nrilevato che il 27 agosto 1992 la __________ ha presentato le sue osservazioni;\npreso atto che con istanza 13 agosto1992 la __________ ha chiesto la moratoria concordataria;\nritenuto che con decisione 5 ottobre 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha concesso alla __________ una moratoria di quattro mesi a far tempo dal 5 ottobre 1992:\nconsiderato che con sentenza 18 maggio 1993 Il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato l’omologazione del concordato della __________\nritenuto come la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto;\npronuncia\n1. L’appello 20 luglio 1992 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.\n2. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,\nSezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}