Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 4/9 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona limitatamente a Fr. 1’774’448.60 oltre interessi al 5 3/4% dal 21 ottobre 1994 su Fr.1’600’000.--. 2. La tassa di giustizia di Fr. 620.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di __________, che rifonderà __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà __________ Fr. 3'600.-- a titolo di indennità. III. Intimazione a: