551.45 poste in esecuzione dalla creditrice (cfr. doc. I), per questo importo non trovandosi agli atti alcun riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Di conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso limitatamente a Fr. 1’774’448.55 oltre interessi al 5 3/4% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 1’600’000.--. 2. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese.