Dal punto 3 della convenzione doc. G si evince inoltre che l’escusso si è riconosciuto debitore, oltre che delle pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie, pure di tre interessi annui maturati al tasso del 10% annuo. Di conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposizione, come correttamente ritenuto dal primo giudice, può essere concesso oltre che per il.capitale anche per gli interessi posti in esecuzione in quanto inferiori al massimo del 10%. Ex art. 104 cpv. 2 CO lo stesso tasso può essere applicato anche agli interessi di mora. Non giustificate sono tuttavia le spese di Fr. 551.45 poste in esecuzione dalla creditrice (cfr.