B, D e E. g) Secondo il doc. H la creditrice aveva il diritto di chiedere l’immediato rimborso del credito, anche senza preavviso nè costituzione in mora, in caso di ritardo di oltre tre mesi nel pagamento di interessi o di ammortamento (cfr. doc. H, esigibilità punto b). Di conseguenza la disdetta 3 ottobre 1994 (doc. I), con cui la creditrice ha chiesto il rimborso della somma mutuata per il 20 ottobre 1994, in seguito al mancato pagamento degli interessi dal 1. gennaio 1993 (doc. L, M, N e V), è stata validamente formulata. h) In casu risultano pertanto adempiuti i requisiti di cui al considerando 1.b). Infatti vi è contratto di mutuo scritto.