b CPC, che vieta di addurre per la prima volta in tale sede nuovi fatti, prove ed eccezioni. In via abbondanziale va tuttavia osservato che il credito di base, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, ha continuato a sussistere in giustapposizione ai crediti astratti incorporati nelle cartelle ipotecarie, le quali non sono state acquisite dalla banca ad estinzione del credito di base, bensì sono state costituite a garanzia del mutuo, come già concordato nei doc. B, D e E. g) Secondo il doc.