Al contrario il 10 giugno 1994, ossia appena 5 giorni prima dalla stipulazione del contratto doc. H, __________ ha inviato all’escusso l’avviso di scadenza degli interessi per il 30 giugno 1994 (doc. N). f) L’appellante ha sostenuto con l’atto di appello che la costituzione delle cartelle ipotecarie in proprietà della banca ha estinto il credito orginario per novazione ex art. 855 CC. Questa allegazione, presentata per la prima volta in sede di appello va respinta, violando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta di addurre per la prima volta in tale sede nuovi fatti, prove ed eccezioni.