H, in caso di ritardo di oltre tre mesi nel pagamento degli interessi o ammortamenti, il mutuo poteva essere disdetto senza preavviso, nè costituziione in mora. In sede pretorile è stata quindi ritenuta valida la disdetta doc. I, atteso che diverse semestralità erano scadute. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. F. Con osservazioni 24 aprile 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito. Considerato in diritto