Il contratto 15 giugno 1994 (doc. H) non ha estinto per novazione i rapporti precedenti, atteso che con lo stesso si è voluto semplicemente formalizzare il passaggio del mutuo da tasso fisso a tasso variabile, così come era stato pattuito nel contratto 22/30 maggio 1989 (doc. E). Secondo il primo giudice non risulta inoltre alcun elemento che permetta di concludere che la banca abbia avuto l’intenzione di rinunciare agli interessi maturati in precedenza. Secondo il doc. H, in caso di ritardo di oltre tre mesi nel pagamento degli interessi o ammortamenti, il mutuo poteva essere disdetto senza preavviso, nè costituziione in mora.