C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che con la firma, il 15 giugno 1994, del contratto di mutuo ipotecario doc. H vi è stata novazione e di conseguenza l’annullamento di qualsiasi precedente pattuizione. Inoltre il preavviso di disdetta di sei mesi previsto dal doc. H non è stato rispettato, per cui l’importo posto in esecuzione non era esigibile al momento della domanda di esecuzione. Secondo il debitore la disdetta doc. I avrebbe semmai effetto la prima volta per il 30 aprile 1995.