Conferme di credito del 11.02.1994, 22. 05.1989. Contratto di mutuo ipotecario del 15.06.1994.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo ipotecario, con il quale ha concesso all’escusso un credito di Fr. 1’600’000.--. Il credito è stato garantito da sette cartelle ipotecarie al portatore di complessivamente nominali Fr. 1’600’000.-- (doc. O, P, Q, R S, T e U). C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che con la firma, il 15 giugno 1994, del contratto di mutuo ipotecario doc.