avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/9 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona; sulla quale istanza il Segretario-assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 8/9 marzo 1995 ha così deciso: “1. È rigettata in via provvisoria per la somma di Fr. 1’775’000.-- oltre interessi al 5.75% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 1’600’000.-- l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 9 novembre 1994. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 620.--, da anticipare dall’istante, sono a carico dell’escusso, il quale rifonderà alla controparte Fr.