{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-66_1996-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8452&nX40_KEY=4711551&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "89d0fb21c7e42f66a2b7aeb5705df545"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:30:13", "Checksum": "3a3260e722a8ae43a04b62aaa54ee88c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.66\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ng) Secondo il doc. H la creditrice aveva il diritto di chiedere l’immediato rimborso del credito, anche senza preavviso nè costituzione in mora, in caso di ritardo di oltre tre mesi nel pagamento di interessi o di ammortamento (cfr. doc. H, esigibilità punto b).\nDi conseguenza la disdetta 3 ottobre 1994 (doc. I), con cui la creditrice ha chiesto il rimborso della somma mutuata per il 20 ottobre 1994, in seguito al mancato pagamento degli interessi dal 1. gennaio 1993 (doc. L, M, N e V), è stata validamente formulata.\nh) In casu risultano pertanto adempiuti i requisiti di cui al considerando 1.b). Infatti vi è contratto di mutuo scritto. L’escusso non ha negato di avere ricevuto il capitale mutuato, il cui trasferimento è d’altro canto dimostrato dal possesso delle cartelle ipotecarie da parte della banca creditrice. Inoltre la pretesa posta in esecuzione è esigibile.\nI doc. B, D, E , F, H così come le cartelle ipotecarie da O a U costituiscono pertanto validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.\ni) Con il contratto di mutuo ipotecario doc. H il tasso d’interesse è stato fissato al 5 3/4%. Dal punto 3 della convenzione doc. G si evince inoltre che l’escusso si è riconosciuto debitore, oltre che delle pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie, pure di tre interessi annui maturati al tasso del 10% annuo.\nDi conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposizione, come correttamente ritenuto dal primo giudice, può essere concesso oltre che per il.capitale anche per gli interessi posti in esecuzione in quanto inferiori al massimo del 10%. Ex art. 104 cpv. 2 CO lo stesso tasso può essere applicato anche agli interessi di mora. Non giustificate sono tuttavia le spese di Fr. 551.45 poste in esecuzione dalla creditrice (cfr. doc. I), per questo importo non trovandosi agli atti alcun riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\nDi conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso limitatamente a Fr. 1’774’448.55 oltre interessi al 5 3/4% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 1’600’000.--.\n2. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. Considerato che in sede di appello la creditrice è patrocinata non più da un avvocato del suo servizio giuridico, ma da un rappresentante legale esterno, per cui ci si può riferire a grandi linee alla TOA, tenuto conto del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l’indennità va fissata in Fr. 3'600.-- (cfr. anche art. 10 e 11 TOA).\n3. L’appello 20 marzo 1995 di __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la pressochè totale soccombenza dell’appellante (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati\npronuncia\nI. L’appello 20 marzo 1995 __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 8/9 marzo 1995 del Pretore di Bellinzona è così riformata:\n“1. L’istanza 21 novembre 1994 __________ è parzialmente accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 4/9 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona limitatamente a Fr. 1’774’448.60 oltre interessi al 5 3/4% dal 21 ottobre 1994 su Fr.1’600’000.--.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 620.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di __________, che rifonderà __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà __________ Fr. 3'600.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Bellinzona\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}