{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-66_1996-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8452&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "89d0fb21c7e42f66a2b7aeb5705df545"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:36", "Checksum": "994308ce10736291b0339f83502a23fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.66\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nLa volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme del diritto cantonale, quale per esempio la cartella ipotecaria (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337).\nb) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\n- vi è contratto di mutuo scritto;\n- vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;\n- la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).\nc) Ex art. 116 CO l’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di uno nuovo non si presume. Se non vi sono altri indizi, non si può dedurre l’animus novandi solo dalla costituzione di un nuovo rapporto di credito tra le stesse parti. In primo luogo, vanno considerati le dichiarazioni e gli interessi delle parti per poter decidere se la precedente obbligazione è estinta oppure continua a sussistere. A negare la novazione induce per esempio la semplice modifica delle modalità (cfr. DTF 107 II 481; Gauch/Schluep, Schw. Obligationenrecht, 5. ed., vol. II m. 3221 p. 204; OR-Gonzenbach, n. 6 ad art. 116 CO p. 633-634 e rif. ivi).\nd) Secondo l’art. 855 CC mediante la costituzione di una cartella ipotecaria, il rapporto creditorio primitivo è estinto per novazione. Questa norma non è di natura imperativa. Le parti, come previsto al cpv. 2, possono pertanto stabilire che il credito base o causale continui a sussistere accanto al credito astratto garantito mediante cartella ipotecaria, al fine di facilitarne e garantirne il pagamento (cfr. DTF 119 III 107; Steinauer, Les Droits réels, vol. III n. 2937b p. 246-247; Zobl, Zur Sicherungsübereignung von Schuldbriefen in ZGBR n. 68 (1987) p. 286).\ne) Dalla documentazione agli atti risulta che con scritto 26 maggio 1988 (doc. B) l__________ha concesso all’escusso un mutuo ipotecario di Fr. 1’600’000.--. La scadenza degli interessi era prevista al 30 giugno e al 31 dicembre. Quali garanzie l’escusso ha ceduto in proprietà alla banca le cartelle ipotecarie doc. da O a U. Con accordo 22/30 maggio 1989 (doc. D ed E) il mutuo ipotecario è stato trasformato in un’ipoteca a tasso fisso per un periodo di cinque anni, e cioè fino al 17 maggio 1994. L’11 febbraio 1994 (doc. G) le parti hanno sottoscritto una convenzione con la quale è stata concordata l’acquisizione in proprietà da parte della __________ tra l’altro delle sette cartelle ipotecarie già poste in garanzia del suddetto mutuo ipotecario. Dal punto 3 del doc. G risulta che in deroga ad un eventuale termine di disdetta contenuto nelle cartelle ipotecarie, __________ poteva far valere le pretese incorporate nei titoli ipotecari alle stesse condizioni dei crediti garantiti da queste. Con contratto di mutuo ipotecario 15 giugno 1994 (doc. H) __________ ha accordato di nuovo all’escusso il credito di Fr. 1’600’000.-- modificando il tasso da fisso a variabile, e fissandolo al 5 3/4%. Le condizioni particolari previste nel doc. H sono state dichiarate applicabili anche ai titoli ipotecari ceduti in proprietà alla banca, in deroga a qualsiasi clausola figurante sui titoli stessi.\nSulla base delle precedenti considerazioni non può essere affermato che con la stipulazione del mutuo ipotecario di cui al doc. H, il rapporto originario sia stato estinto per novazione. Infatti dai citati documenti non emerge indizio alcuno circa la volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto di credito. Infatti con il contratto doc. H la banca ha inteso unicamente, trascorso il periodo fisso, formalizzare il passaggio del tasso del mutuo ipotecario da fisso a variabile, come già previsto al punto 7 del doc. E . D’altro canto dalla documentazione agli atti non risulta elemento alcuno che indichi la volontà della creditrice di rinunciare agli interessi maturati in precedenza. Al contrario il 10 giugno 1994, ossia appena 5 giorni prima dalla stipulazione del contratto doc. H, __________ ha inviato all’escusso l’avviso di scadenza degli interessi per il 30 giugno 1994 (doc. N).\nf) L’appellante ha sostenuto con l’atto di appello che la costituzione delle cartelle ipotecarie in proprietà della banca ha estinto il credito orginario per novazione ex art. 855 CC.\nQuesta allegazione, presentata per la prima volta in sede di appello va respinta, violando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta di addurre per la prima volta in tale sede nuovi fatti, prove ed eccezioni.\nIn via abbondanziale va tuttavia osservato che il credito di base, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, ha continuato a sussistere in giustapposizione ai crediti astratti incorporati nelle cartelle ipotecarie, le quali non sono state acquisite dalla banca ad estinzione del credito di base, bensì sono state costituite a garanzia del mutuo, come già concordato nei doc. B, D e E."}