{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-66_1996-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8452&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "89d0fb21c7e42f66a2b7aeb5705df545"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:36", "Checksum": "994308ce10736291b0339f83502a23fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.66\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n7 febbraio 1996/B/fc/fb |\nIn\nnome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 novembre 1994 da\n|\n|\n__________ (patr. dall’avv. __________ |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ (patr. da: avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/9 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona;\nsulla quale istanza il Segretario-assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 8/9 marzo 1995 ha così deciso:\n“1. È rigettata in via provvisoria per la somma di Fr. 1’775’000.-- oltre interessi al 5.75% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 1’600’000.-- l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 9 novembre 1994.\n2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 620.--, da anticipare dall’istante, sono a carico dell’escusso, il quale rifonderà alla controparte Fr. 500.-- per ripetibili.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 20 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 24 aprile 1995 la parte appellata si ê opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti\nconsiderato\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 4/9 novembre 1994 dell’UEF di Bellinzona __________ (in seguito: __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 1’600’000.--- oltre interessi al 5 3/4% dal 21 ottobre 1994 e Fr. 175’000.--, indicando quale titolo di credito: “Disdetta del 03.10.1994 -7 cartelle ipotecarie al portatore: Fr. 300’000.-- nom., del 01.03.1976, dg. __________, in I rango - Fr. 70’000.-- nom., del 22.09.1983, dg. __________, in II rango - Fr. 130’000.-- nom,. del 22.09.1983, dg. __________, in III rango - Fr. 200’000.-- nom., del 24.04.1978, dg. __________ in IV rango - Fr. 150’000.-- nom., del 26.06.1986, dg. __________ in V rango - Fr. 550’000.-- nom., del 03.06.1988, dg. __________ in VI rango - Fr. 200’000.-- nom., del 12.08.1988, dg. __________, in VII rango. Conferme di credito del 11.02.1994, 22. 05.1989. Contratto di mutuo ipotecario del 15.06.1994.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo ipotecario, con il quale ha concesso all’escusso un credito di Fr. 1’600’000.--. Il credito è stato garantito da sette cartelle ipotecarie al portatore di complessivamente nominali Fr. 1’600’000.-- (doc. O, P, Q, R S, T e U).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che con la firma, il 15 giugno 1994, del contratto di mutuo ipotecario doc. H vi è stata novazione e di conseguenza l’annullamento di qualsiasi precedente pattuizione. Inoltre il preavviso di disdetta di sei mesi previsto dal doc. H non è stato rispettato, per cui l’importo posto in esecuzione non era esigibile al momento della domanda di esecuzione. Secondo il debitore la disdetta doc. I avrebbe semmai effetto la prima volta per il 30 aprile 1995. __________ ha poi argomentato che se per denegata ipotesi venissero ritenute le cartelle ipotecarie quali validi titoli di rigetto dell’opposizione, anche queste potrebbero essere disdette solo con preavviso di sei mesi.\nD. Con sentenza 8/9 marzo 1995 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l’istanza argomentando che il rapporto creditorio originario tra la banca e l’escusso è rimasto valido. Il contratto 15 giugno 1994 (doc. H) non ha estinto per novazione i rapporti precedenti, atteso che con lo stesso si è voluto semplicemente formalizzare il passaggio del mutuo da tasso fisso a tasso variabile, così come era stato pattuito nel contratto 22/30 maggio 1989 (doc. E). Secondo il primo giudice non risulta inoltre alcun elemento che permetta di concludere che la banca abbia avuto l’intenzione di rinunciare agli interessi maturati in precedenza. Secondo il doc. H, in caso di ritardo di oltre tre mesi nel pagamento degli interessi o ammortamenti, il mutuo poteva essere disdetto senza preavviso, nè costituziione in mora. In sede pretorile è stata quindi ritenuta valida la disdetta doc. I, atteso che diverse semestralità erano scadute.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 24 aprile 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n"}