e) L’art. 25 della citata LB del 16 giugno 1966 prevede: “L’azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive in cinque anni. La prescrizione inizia dalla fine dell’anno durante il quale l’imposta è scaduta. La prescrizione dell’azione non dispensa però dall’obbligo del pagamento del diritto di bollo mancante, qualora ne venisse fatto un uso qualsiasi. Tale obbligo decade dopo trascorsi altri cinque anni.” L’escusso ha fatto valere l’eccezione di prescrizione. Questa può concernere sia il diritto di tassare, che il credito d’imposta. aa) La prescrizione del diritto di tassare, con la quale si intende eccepire un vizio materiale, sostenendo che il decreto doc.