gennaio 1987 (art. 59 cpv. 2 LB) procedure di tassazione e contravvenzione aperte in applicazione della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 prima dell’entrata in vigore della presente Legge rimangono soggette al diritto precedente. d) Dal decreto 10 aprile 1987 del Dipartimento delle finanze doc. B si evince che la procedura di tassazione è stata aperta, prima del 1. gennaio 1987, in applicazione dell’art. 22 e ss. della LB del 16 giugno 1966. Di conse-guenza la procedura che ci occupa rimane soggetta alla LB del 16 giugno 1966 e) L’art. 25 della citata LB del 16 giugno 1966 prevede: “L’azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive in cinque anni.