Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazionre o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto. c) Ex art. 57 cpv. 1 della Legge sull’imposta di bollo e spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, entrata in vigore il 1. gennaio 1987 (art. 59 cpv.