L’art. 58 della Legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) stabilisce che “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF: i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali”. Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio se si realizzano nel caso concreto i presupposti per la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione. Ex art. 27 della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 le decisioni dell’Autorità preposta all’applicazione di tale legge sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 della LEF. b) Per l’art. 81 cpv.