1. a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive entro il territorio del Cantone i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva. L’art. 58 della Legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) stabilisce che “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF: