300.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso, che con atto 11 aprile 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; preso atto che con decreto presidenziale 28 aprile/3 maggio 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 11 aprile 1994 di __________, __________ 2. Tassa di giustizia e indennità. Ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ del 25/29 novembre 1993 dell’UEF di Mendrisio lo __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr.