{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-64_1995-03-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8450&nX40_KEY=4711565&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70ecc5384959c505d95731bdad1bf119"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.1995 14.1995.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:21", "Checksum": "d713ca29fdd30021f9f6189cb89f0a67", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.1995 14.1995.64\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive entro il territorio del Cantone i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.\nL’art. 58 della Legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) stabilisce che “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF: i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali”. Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio se si realizzano nel caso concreto i presupposti per la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione.\nEx art. 27 della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 le decisioni dell’Autorità preposta all’applicazione di tale legge sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 della LEF.\nb) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazionre o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.\nc) Ex art. 57 cpv. 1 della Legge sull’imposta di bollo e spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, entrata in vigore il 1. gennaio 1987 (art. 59 cpv. 2 LB) procedure di tassazione e contravvenzione aperte in applicazione della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 prima dell’entrata in vigore della presente Legge rimangono soggette al diritto precedente.\nd) Dal decreto 10 aprile 1987 del Dipartimento delle finanze doc. B si evince che la procedura di tassazione è stata aperta, prima del 1. gennaio 1987, in applicazione dell’art. 22 e ss. della LB del 16 giugno 1966. Di conse-guenza la procedura che ci occupa rimane soggetta alla LB del 16 giugno 1966\ne) L’art. 25 della citata LB del 16 giugno 1966 prevede:\n“L’azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive in cinque anni.\nLa prescrizione inizia dalla fine dell’anno durante il quale l’imposta è scaduta.\nLa prescrizione dell’azione non dispensa però dall’obbligo del pagamento del diritto di bollo mancante, qualora ne venisse fatto un uso qualsiasi. Tale obbligo decade dopo trascorsi altri cinque anni.”\nL’escusso ha fatto valere l’eccezione di prescrizione. Questa può concernere sia il diritto di tassare, che il credito d’imposta.\naa) La prescrizione del diritto di tassare, con la quale si intende eccepire un vizio materiale, sostenendo che il decreto doc. B è stato emesso dopo 5 anni dalla fine del periodo di tassazione previsto dalla legge per iniziare la procedura di tassazione, è però inammissibile nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, perchè essa mette in discussione il decreto di sanatoria posto alla base dell’esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale, Camera di diritto pubblico, del 14 novembre 1973 in re S. SA; CEF 27 maggio 1992 in re C. P. T c. E.A., 6 agosto 1976 in re C.S. c. A.P. ; CCC 26 agosto 1987 in re C.T. c. L., 26 agosto 1987 in re C.T. c. K.).\nbb) L’art. 25 cpv. 3 LB prevede per il credito d’imposta una prescrizione di altri cinque anni. L’obbligo di pagamento si è prescritto per tanto il 10 aprile 1992, il decreto in esame doc. B essendo stato emesso il 10 aprile 1987, mentre il PE è stato notificato all'escusso solo il 29 novembre 1993.\nD'altronde se anche si volesse considerare la prescrizione assoluta di 10 anni, pure in tal caso il credito in esame risulta prescritto, il contratto oggetto della procedura di tassazione, essendo stato concluso il 6 aprile 1981.\n2. L’appello 11 aprile 1994 di __________ va quindi accolto.\nTassa di giustizia e indennità di seconda sede seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in sede pretorile all'appellante in mancanza di petitum in tal senso (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 80/81 LEF, 58 LALEF, 25 LB del 16 giugno 1966 e 57 LB del 20 ottobre 1986, nonchè i disposti citati\nPRONUNCIA\n1. L’appello 11 aprile 1994 di ____________________, è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 28/30 marzo 1994 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:\n“1. L’istanza 13 dicembre 1993 dello Stato del Cantone Ticino è respinta.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 240.--, da anticipare dall’istante, è a carico dello __________\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, è a carico __________ __________ che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Mendriso-Sud\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}