{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-64_1995-03-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8450&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70ecc5384959c505d95731bdad1bf119"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.1995 14.1995.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:03", "Checksum": "deb5015e222a2fd812d4afbbafed1226", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.1995 14.1995.64\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n13 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur-Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 dicembre 1993 da\n|\n|\n__________ rappr. __________ |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n||\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________ |\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/29 novembre 1993 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 28/30 marzo 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta.\nE` rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ __________, al precetto esecutivo n. __________ UEF di Mendrisio.\n2. La tassa di giustizia fissata in Fr. 240.-- e le spese, da anticipare come di rito dall’istante, sono a carico di __________ che rifonderà all’istante l’importo di Fr. 300.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso, che con atto 11 aprile 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;\npreso atto che con decreto presidenziale 28 aprile/3 maggio 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 11 aprile 1994 di __________, __________\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 25/29 novembre 1993 dell’UEF di Mendrisio lo __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 46’200.-- , indicando quale titolo di credito: ”Decreto multa del 10.04.1987 no. 16 del Dipartimento Finanze, Ufficio Bollo”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa su un decreto 10 aprile 1987 del Dipartimento delle finanze (doc. B), che in seguito ad una contravvenzione contro la Legge sull’imposta di bollo e spettacoli cinematografici, ha applicato nei confronti dell’escusso, e di terze persone in solido, una sanatoria di Fr. 46’200.--, rendendolo responsabile del pagamento di tale importo. Il decreto doc. B è cresciuto in giudicato.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sollevato tra l’altro l’eccezione di prescrizione del credito.\nD. Con sentenza 28/30 marzo 1994 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza respingendo l’eccezione di prescrizione, ritenuto che ex art. 48 cpv. 3 LB il credito d’imposta si prescrive in 10 anni.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo l’eccezione di prescrizione.\nConsiderato\nin diritto\n"}