considerato: - che l’8 marzo 1995 la Camera adita in appello ha invitato l’appellante a versare un anticipo di fr. 300.-- sulle tasse e spese di giustizia, con la comminatoria dello stralcio dai ruoli dell’appello in caso di mancato pagamento (art. 312 CPC e 12 LTG); - - che entro il termine del 27 marzo 1995, fissato all’appellante, l’anticipo non è stato effettuato; - - che, decaduto l’appello, non si giustifica più nemmeno la procedura di ricusa, connessa con la trattazione della stessa impugnativa; - che, in virtù del principio dell’economia processuale, questo giudice può decidere anche lo stralcio dell’appello in seguito al mancato versamento dell’anticipo; richiamato l’art. 312 cpv.