{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-62_1995-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8449&nX40_KEY=4711564&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b080a8404402e44e0a2d3d25dd19bee4"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.04.1995 14.1995.62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:40", "Checksum": "29142519e377ea36e862f4bee6248960", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.04.1995 14.1995.62\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nchiamata a decidere la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 nei confronti dei giudici ordinari componenti la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Cometta, Pellegrini e Zali, proposta da\nnella procedura d’appello di uguale data contro la decisione 21 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di moratoria concordataria.\nconsiderato: - che l’8 marzo 1995 la Camera adita in appello ha invitato l’appellante a versare un anticipo di fr. 300.-- sulle tasse e spese di giustizia, con la comminatoria dello stralcio dai ruoli dell’appello in caso di mancato pagamento (art. 312 CPC e 12 LTG);\n- - che entro il termine del 27 marzo 1995, fissato all’appellante, l’anticipo non è stato effettuato;\n- - che, decaduto l’appello, non si giustifica più nemmeno la procedura di ricusa, connessa con la trattazione della stessa impugnativa;\n- che, in virtù del principio dell’economia processuale, questo giudice può decidere anche lo stralcio dell’appello in seguito al mancato versamento dell’anticipo;\nrichiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC\ndecide 1. L’appello 3 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli in seguito al mancato versamento dell’anticipo.\n2. Di conseguenza la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 - nei confronti dei giudici __________, __________ e __________ - è pure stralciata dai ruoli poichè priva d’oggetto.\n3. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.\n4. Intimazione\n- __________\nPer la Camera esecuzione e fallimenti ad hoc del Tribunale di appello\nIl presidente Il segretario"}