| | | | ||| | Incarto n. | 7 aprile 1995 | In nome | | || | La Camera di esecuzione e fallimenti ad hoc del Tribunale d'appello | ||||| | | ||||| | | ||||| | composta dai giudici: | Chiesa, presidente Cocchi e Giani | | segretario: | Petrini | chiamata a decidere la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 nei confronti dei giudici ordinari componenti la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Cometta, Pellegrini e Zali, proposta da | | __________ | | | | | | nella procedura d’appello di uguale data contro la decisione 21 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di moratoria concordataria. considerato: - che l’8 marzo 1995 la Camera adita in appello ha invitato l’appellante a versare un anticipo di fr. 300.-- sulle tasse e spese di giustizia, con la comminatoria dello stralcio dai ruoli dell’appello in caso di mancato pagamento (art. 312 CPC e 12 LTG); - - che entro il termine del 27 marzo 1995, fissato all’appellante, l’anticipo non è stato effettuato; - - che, decaduto l’appello, non si giustifica più nemmeno la procedura di ricusa, connessa con la trattazione della stessa impugnativa; - che, in virtù del principio dell’economia processuale, questo giudice può decidere anche lo stralcio dell’appello in seguito al mancato versamento dell’anticipo; richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC decide 1. L’appello 3 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli in seguito al mancato versamento dell’anticipo. 2. Di conseguenza la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 - nei confronti dei giudici __________, __________ e __________ - è pure stralciata dai ruoli poichè priva d’oggetto. 3. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. 4. Intimazione - __________ Per la Camera esecuzione e fallimenti ad hoc del Tribunale di appello Il presidente Il segretario