L’eccezione, sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello, in merito alla necessità di produrre il titolo in originale o in copia autentica, debitamente fornito dell’attestazione di crescita in giudicato, non solo è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che esclude la facoltà di addurre nuovi fatti in sede di appello, ma costituisce un abuso di diritto, applicabile anche alla procedura esecutiva, ritenuto che egli nemmeno contesta la conformità dei documenti prodotti con l’originale (cfr., mutatis mutandis, Rep. 1989 p. 338).