Il Pretore ha accertato d’ufficio la validità della sentenza doc. A, prodotta in fotocopia, munita dell’attestazione di crescita in giudicato (doc. C), ritenendone ossequiati i requisiti di cui all’art. 80/81 LEF. L’eccezione, sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello, in merito alla necessità di produrre il titolo in originale o in copia autentica, debitamente fornito dell’attestazione di crescita in giudicato, non solo è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv.