Inoltre l’attestazione di crescita in giudicato risulta essere stata inoltrata solo in fotocopia e per di più a retro del doc. C, mentre necessaria era la produzione del titolo di rigetto in originale o in copia autentica. F. Con osservazioni 2 febbraio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito. Considerato in diritto