3’000.-- a titolo di ripetibili.”. Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 4 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 2 febbraio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; rilevato che con decreto presidenziale 9/10 gennaio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 4 gennaio 1995 __________ o ? 2. Tassa di giustizia e indennità. Ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ del 28 giugno/1. luglio 1993 dell’UE di Lugano