; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 dicembre 1994 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva. 2. La tassa di Fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 3’000.-- a titolo di ripetibili.