{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-5_1995-05-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8432&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e4a84d7b645fa1ed502d72f3d3050543"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.05.1995 14.1995.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:05", "Checksum": "31f21df8eee1e8ec6215d5b9fd120ef4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.05.1995 14.1995.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Ex art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.\nb) Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 14 ad art. 385 CPC; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 109 n. 1 e § 112 p. 262 e 272).\nc) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.\nd) In prima sede l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio. Il Pretore ha accertato d’ufficio la validità della sentenza doc. A, prodotta in fotocopia, munita dell’attestazione di crescita in giudicato (doc. C), ritenendone ossequiati i requisiti di cui all’art. 80/81 LEF. L’eccezione, sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello, in merito alla necessità di produrre il titolo in originale o in copia autentica, debitamente fornito dell’attestazione di crescita in giudicato, non solo è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che esclude la facoltà di addurre nuovi fatti in sede di appello, ma costituisce un abuso di diritto, applicabile anche alla procedura esecutiva, ritenuto che egli nemmeno contesta la conformità dei documenti prodotti con l’originale (cfr., mutatis mutandis, Rep. 1989 p. 338).\ne) L'eccezione secondo cui l'attestazione di crescita in giudicato del pronunciato pretorile non sarebbe affidabile, a prescindere dalla sua improponibilità in sede d'appello in quanto novum, è al limite del temerario, atteso che la presunzione di conformità e dell'attestazione può facilmente essere confutata dall'escusso provando di aver formulato appello.\nLa sentenza pretorile di rigetto definitivo dell’opposizione va pertanto confermata.\n2. L’appello 4 gennaio 1995 __________, al limite del temerario, va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 80/81 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, nonchè i disposti citati\npronuncia\n1. L’appello 4 gennaio 1995 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dell’ing. __________, che rifonderà alla __________ Fr. 3’000.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nCamera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}