{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-5_1995-05-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8432&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e4a84d7b645fa1ed502d72f3d3050543"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.05.1995 14.1995.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:05", "Checksum": "31f21df8eee1e8ec6215d5b9fd120ef4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.05.1995 14.1995.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n19 maggio 1995/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 ottobre 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________ |\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione intreposta al PE n. __________ del 28 giugno/1. luglio 1993 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 dicembre 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva.\n2. La tassa di Fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 3’000.-- a titolo di ripetibili.”.\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 4 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 2 febbraio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nrilevato che con decreto presidenziale 9/10 gennaio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 4 gennaio 1995 __________ o ?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 28 giugno/1. luglio 1993 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 1’417’186.85 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “Sentenza Pretura di Lugano 11.2.1992.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.\nB. La procedente fonda al sua pretesa su una sentenza 11 febbraio 1992 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, con la quale l’ing. __________ è stato condannato a pagarle l’importo di Fr. 1’417’186.85 oltre interessi al 10% dal 25 ottobre 1990 (doc. A). La sentenza reca l’attestazione di crescita in giudicato.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso.\nD. Con sentenza 15 dicembre 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80/81 LEF.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso argomentando che la documentazione prodotta non prova l’esistenza dei requisiti richiesti per la concessione del rigetto definitivo, i doc. A e C essendo solo fotocopie di una sentenza. Inoltre l’attestazione di crescita in giudicato risulta essere stata inoltrata solo in fotocopia e per di più a retro del doc. C, mentre necessaria era la produzione del titolo di rigetto in originale o in copia autentica.\nF. Con osservazioni 2 febbraio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n"}