2 LEF che il mutuo in oggetto era stato concesso in correlazione con il rapporto societario. D’altro canto che la somma mutuata sia stata trasferita al mutuatario è incontestato. Inoltre la pretesa è esigibile avendo il creditore con scritto 14 settembre 1993 (doc. C) disdetto correttamente il prestito per il 30 novembre 1993 ed avendone poi prorogato con scritto 2 settembre 1994 (doc. D) il termine di pagamento, incluso gli interessi, fino al 30 settembre 1994. Pertanto essendo adempiuti i presupposti di cui al considerando 1. c), il doc. A costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.