1 e 2), nessun riferimento alla concessione di un mutuo è tuttavia deducibile. D’altronde dal fatto che il mutuante non abbia mai preteso il pagamento degli interessi sul prestito in oggetto e che il rimborso sia della somma mutuata che degli interessi sia stato richiesto per il 30 settembre 1994, data dello scioglimento della società semplice, non significa necessariamente che il mutuo sia stato concesso in tale ambito. Di conseguenza la tesi del debitore va respinta non essendo fondata su riscontri oggettivi atti a rendere verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF che il mutuo in oggetto era stato concesso in correlazione con il rapporto societario.