Occorre infatti distinguere tra il giorno d’estinzione del mutuo e l’attualizzazione dell’obbligo di rimborso che, entro i limiti della prescrizione, rimane nei poteri decisionali del mutuante. Il primo giudice ha riconosciuto solo gli interessi al 5% dal 1. ottobre 1994, la clausola contrattuale generica “tasso praticato da__________ per l’ipoteca di primo grado” non essendo sufficientemente determinata e non essendo il conteggio doc. D firmato dall’escusso. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.