120’000.--, alla società semplice, costituita d’altronde fra più persone e non solo tra le parti in causa. Il rapporto di mutuo appare pertanto come un contratto a sè stante tra il procedente e l’escusso e costituisce valido riconoscimento di debito. In prima sede è poi stato ritenuto che il contratto è terminato ex art. 318 e 77 CO il 26 ottobre 1993, giorno in cui la somma mutuata, in seguito alla scadenza del termine di restituzione, è diventata esigibile. Occorre infatti distinguere tra il giorno d’estinzione del mutuo e l’attualizzazione dell’obbligo di rimborso che, entro i limiti della prescrizione, rimane nei poteri decisionali del mutuante.