{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-59_1995-11-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8447&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6225163e24fbc3d5642eca0b514c2d4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.1995 14.1995.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:38", "Checksum": "34a96afe812ed824ab60efdc9a37790f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.1995 14.1995.59\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n22 novembre 1995/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 dicembre 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n__________ del 21 ottobre/22 novembre 1994 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 20/21 febbraio 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto __________ al PE n__________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 120’000.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal 1. ottobre 1994, nonchè Fr. 198.-- di spese esecutive.\n2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 350.--, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per 1/4 e sono poste a carico del convenuto per 3/4.\nIl convenuto rifonderà inoltre all’istante l’importo di Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.” .\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 6 marzo 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 3 aprile 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. ____________________del 21 ottobre/22 novembre 1994 dell’UEF di Locarno __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 120’000.-- oltre interessi al 7.5% dal 1. ottobre 1994 e Fr. 36’440.--, indicando quale titolo di credito: “1)Pubblico istrumento compravendita del 27.03.1990 no. del rogito 815 con disposizione (fol. 2) Fr. 120’000.-- quale mutuo da garantirsi mediante la costituzione in pegno delle cartelle ipotecarie con istanza iscrizione registro - 2) interessi calc. dal 27.03.1990 al 30.09.1994.”\nInterposta tempestiva opposizione dal debitore, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo concluso tra le parti il 27 marzo 1990 nell’ambito di una compravendita immobiliare concernente la quota PPP n. __________della part. __________ (doc. A).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che tra le parti esisteva un rapporto di società semplice. Questa sarebbe stata posta in liquidazione con decisione pretorile 22 novembre 1994, per cui non può esservi azione tra i soci fino al termine della liquidazione.\nD. Con decisione 20/21 febbraio 1995 il Pretore di Locarno-Città ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che il contratto di mutuo, contenuto nel contratto di compravendita, non fa riferimento alcuno, per quel che concerne la restituzione dell’importo di Fr. 120’000.--, alla società semplice, costituita d’altronde fra più persone e non solo tra le parti in causa. Il rapporto di mutuo appare pertanto come un contratto a sè stante tra il procedente e l’escusso e costituisce valido riconoscimento di debito. In prima sede è poi stato ritenuto che il contratto è terminato ex art. 318 e 77 CO il 26 ottobre 1993, giorno in cui la somma mutuata, in seguito alla scadenza del termine di restituzione, è diventata esigibile. Occorre infatti distinguere tra il giorno d’estinzione del mutuo e l’attualizzazione dell’obbligo di rimborso che, entro i limiti della prescrizione, rimane nei poteri decisionali del mutuante. Il primo giudice ha riconosciuto solo gli interessi al 5% dal 1. ottobre 1994, la clausola contrattuale generica “tasso praticato da__________ per l’ipoteca di primo grado” non essendo sufficientemente determinata e non essendo il conteggio doc. D firmato dall’escusso.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 3 aprile 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n"}