1 CPC, fatto valere dal procedente, si evince che la notifica degli atti mediante invio postale raccomandato avviene “per regola” e che pertanto tale norma non esclude altre forme di notifica. Ma pretendere che la citazione non sia stata notificata, allorquando dagli atti risulta la prova del contrario, ossia l’apposita ricevuta, menzionante espressamente i tre atti inviati dalla Pretura - di cui uno indicato con il numero dell’incarto concernente l’esecuzione in esame - e controfirmata in data 2 febbraio 1995 da un funzionario dell’Ufficio dei registri di Lugano, costituisce abuso di diritto.