c) Il divieto dell’abuso di diritto è un principio generale applicabile a tutto l’ordinamento legale, compresa la procedura esecutiva (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 334). d) L’appellante sostiene di non avere ricevuto la citazione per l’udienza di contraddittorio del 2 marzo 1995. Ora non solo dal tenore dell’art. 124 cpv. 1 CPC, fatto valere dal procedente, si evince che la notifica degli atti mediante invio postale raccomandato avviene “per regola” e che pertanto tale norma non esclude altre forme di notifica.