dall'avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/26 gennaio 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 marzo 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 290.-- a titolo di indennità.