” Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 27 febbraio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza; con osservazioni 22 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; preso atto dello scritto 25 aprile 1995 della patrocinatrice dell’appellante che ha dichiarato di ritirare l’appello; considerato che il ritiro dell’appellazione ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto; ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.