La tassa di Fr. 120.-- da anticipare dalla parte istante è a suo carico con l’obbligo di rifondere alla contro parte Fr. 350.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 27 febbraio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza; con osservazioni 22 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; preso atto dello scritto 25 aprile 1995 della patrocinatrice dell’appellante che ha dichiarato di ritirare l’appello;