{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-56_1995-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8445&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4efebac35d3c71dfa8b53086bda3da13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.1995 14.1995.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:07", "Checksum": "1d68a864bac69f28da2c010c39128aa4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.1995 14.1995.56\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n22 maggio 1995/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, la vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 dicembre 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/4 novembre 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 febbraio 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di Fr. 120.-- da anticipare dalla parte istante è a suo carico con l’obbligo di rifondere alla contro parte Fr. 350.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 27 febbraio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza;\ncon osservazioni 22 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\npreso atto dello scritto 25 aprile 1995 della patrocinatrice dell’appellante che ha dichiarato di ritirare l’appello;\nconsiderato che il ritiro dell’appellazione ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;\nritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;\nconsiderato che le parti non hanno comunicato accordo alcuno;\npronuncia:\n1. L’appello 27 febbraio 1995 della __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________ che rifonderà alla __________ Fr. 350.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione a: - avv. __________ - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}