La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 360.--, già anticipata dagli appellanti, è a carico in solido di __________ e __________, che rifonderanno in solido __________ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità. II. L’appello 27 febbraio 1995 di __________ e __________, __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 14/15 febbraio 1995 del Pretore di Locarno-Città (inc. __________ e __________) è così riformata: “1. L’istanza 16 gennaio 1995 __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ e __________ al PE n. __________ del 10/14 novembre 1994 dell’UEF di Locarno limitatamente a Fr.