G), per questo importo non trovandosi agli atti alcun riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Di conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso limitatamente a Fr. 356’041.80 oltre interessi al 6.5% dall’8 novembre 1994 su Fr. 322’000.-- e al 7.5% dall’8 novembre 1994 su Fr. 34’041.80. 2. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda delle parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese.