B, così come della conferma doc. E, ha continuato a sussistere accanto ai crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie doc. O, P e Q, anche dopo la stipulazione delle convenzione doc. F. Questa convenzione non ha infatti comportato alcuna novazione ex art. 116 CO del rapporto di credito orginario, non emergendo indizio alcuno circa la volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto creditorio. Dal punto 2 cpv. 2 del doc. F risulta d’altronde chiaramente che le cartelle ipotecarie doc. N, O e P non sono state acquisite dalla banca in pagamento del mutuo ipotecario, bensì a sua garanzia.