Dal punto 2 cpv. 2 della citata convenzione si deduce che le cartelle ipotecarie erano intese quali garanzie per i crediti concessi dalla __________ ai debitori. Con scritto 26 settembre 1994 (doc. G) __________ ha formulato disdetta con preavviso di sei settimane chiedendo il rimborso della somma mutuata per il 7 novembre 1994, oltre interessi e spese. Ora dall’esame dei citati documenti emerge che vi è identità tra i titoli di credito indicati sui PE e posti a fondamento delle istanze di rigetto con quelli ritenuti dal primo giudice quali riconoscimenti di debito. Infatti il credito oggetto della concessione di credito doc. B, così come della conferma doc.