341’631.65 e ciò indipendentemente dalle cartelle ipotecarie. In sede pretorile è stato poi rilevato che in base alla convenzione 3 agosto 1993 (doc. F) __________ aveva la facoltà di far valere le pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie senza una disdetta particolare, per cui è stata respinta l’eccezione di inesigibilità sollevata dagli escussi, atteso che anche le tre cartelle ipotecarie costituiscono validi riconoscimenti di debito. Gli interessi posti in esecuzioni sono stati ritenuti giustificati ed il tasso richiesto applicabile ex art. 104 cpv. 2 CO anche agli interessi di mora.