1’000.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che con atto 27 febbraio 1995 hanno postulato la reiezione delle istanze, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 23 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ e __________ del 10/14 novembre 1994 dell’UEF di Locarno __________ (in seguito: __________ ha escusso __________ quale debitore solidale e terzo proprietario del pegno risp. con PE n. __________ e __________ __________ quale debitrice solidale e terza proprietaria del pegno, indicando quale titolo di credito: